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CONTRIBUTO A SEGUITO DI DECESSO

Beneficiari:

Gli eredi, prossimi congiunti, di lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti, a qualunque livello, dalle organizzazioni costituenti l'EBIART ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti dalle stesse parti datoriali e sindacali.

Sono considerati prossimi congiunti il coniuge, se non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli. In assenza di prossimi congiunti o nel caso in cui questi non presentino domanda, possono ottenere il contributo a seguito di decesso il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Misura del contributo:

Contributo di 2.000,00 euro.

Il contributo può essere richiesto, singolarmente, da ciascuno degli aventi diritto. In caso di pluralità di richiedenti, detto contributo sarà ripartito in egual misura tra essi, dopo lo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda.

Presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di decesso.

La richiesta di ammissione al contributo deve essere redatta sul modulo W4 scaricabile dal sito internet www.ebiart.it ed inserita sul portale dedicato al fine della corretta protocollazione. Questa attività può essere svolta dagli operatori incaricati da EBIART presso i Bacini territoriali e/o le sedi delle Organizzazioni socie ovvero presso la sede regionale di EBIART. Non è consentito l'invio via posta, e-mail e/o posta certificata delle domande e della relativa documentazione.

Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:

• copia del certificato di morte;

• certificazione stato di famiglia storico (anche in autocertificazione);

• atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la qualifica di prossimo congiunto ai sensi del Regolamento;

• copia del provvedimento del Giudice Tutelare (se tutore o amministratore del beneficiario).

Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di EBIART ha facoltà di apportare, anche in corso d'esercizio, variazioni al bilancio preventivo, intervenendo sulle risorse messe a disposizione per gli interventi del Welfare Bilaterale.

Le pratiche saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva, della documentazione prevista e compatibilmente con i tempi tecnici necessari.

Qualsiasi eventuale controversia sarà assoggettata al giudizio insindacabile ed inappellabile del Consiglio di Amministrazione di EBIART.