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CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Beneficiari:

Lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (per i rispettivi figli fiscalmente a carico del richiedente) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti, a qualunque livello, dalle organizzazioni costituenti l'EBIART ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti dalle stesse parti datoriali e sindacali.

Qualora una impresa aderente al sistema adotti un contratto collettivo di lavoro non artigiano, le prestazioni di welfare sono inibite ai lavoratori inquadrati nelle categorie di dirigente e quadro.

Il contributo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare, anche se lavoratori o titolari (ed assimilati) di aziende diverse ed entrambe aderenti all'EBIART, per ogni figlio che risulti iscritto ai servizi educativi per l'infanzia (bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi). Rientrano nella tipologia di servizi interessati i nidi d'infanzia, i micronidi, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia ed i nidi aziendali.

Misura del contributo:

L'entità del beneficio è pari al 20% della retta di frequenza, pagata per l'anno scolastico (settembre-giugno, così come definito dal calendario scolastico regionale per le scuole dell'infanzia, statali e paritarie https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-perscuole/FOGLIA22/allegati/Allegato_1_alla_Delibera_455-2025.pdf), sino ad un contributo massimo di 1.000,00 euro per anno educativo.

Presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dal 1° giugno 2026 ed entro il termine massimo di 90 giorni dalla fine delle lezioni.

La richiesta di ammissione al contributo deve essere redatta sul modulo W1 scaricabile dal sito internet www.ebiart.it ed inserita sul portale dedicato al fine della corretta protocollazione. Questa attività può essere svolta dagli operatori incaricati da EBIART presso i Bacini territoriali e/o le sedi delle Organizzazioni socie ovvero presso la sede regionale di EBIART. Non è consentito l'invio via posta, e-mail e/o posta certificata delle domande e della relativa documentazione. Il contributo è cumulabile con analoghi contributi riconosciuti da soggetti pubblici e privati.

Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:

• copia delle fatture/ricevute quietanzate relative alle spese sostenute per l'anno educativo in corso (iscrizione e rette pagate);

• certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

In virtù delle categorie reddituali ex art. 6 TUIR, le somme erogate a titolo di contributo di iscrizione agli asili nido non sono imponibili.

Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di EBIART ha facoltà di apportare, anche in corso d'esercizio, variazioni al bilancio preventivo, intervenendo sulle risorse messe a disposizione per gli interventi del Welfare Bilaterale.

I contributi verranno erogati tramite accredito su c/c bancario. L'assenza del codice IBAN, della documentazione e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento determinano il mancato accoglimento della domanda.

Le pratiche saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva, della documentazione prevista e compatibilmente con i tempi tecnici necessari. La regolarità contributiva dell'impresa è richiesta a partire dai 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o, se successivo, dal mese in cui è stato assunto il primo dipendente.

Qualsiasi eventuale controversia sarà assoggettata al giudizio insindacabile ed inappellabile del Consiglio di Amministrazione di EBIART.