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AMMORTIZZATORI SOCIALI E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (legge 28/06/2012 n. 92)

28/12/2012

La riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 92/2012 disciplina i Fondi di Solidarietà Bilaterali che interverranno in favore dei lavoratori dipendenti sospesi per mancanza di lavoro occupati nelle imprese escluse dall’ambito di applicazione della Cassa Integrazione. La loro realizzazione dovrà avvenire attraverso specifici Accordi tra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali.

La normativa prevede e consente un periodo di transizione verso il nuovo assetto degli ammortizzatori sociali, anche nell’intento di valorizzare e recuperare l’esperienza degli Enti Bilaterali Artigiani quale strumento alternativo al Fondo di Solidarietà. Conseguentemente, per le imprese artigiane è prevista la prosecuzione dell’esperienza dell’Ente Bilaterale. Tale percorso dovrà realizzarsi tramite un Accordo tra le Parti istitutive (Confederazioni Artigiane ed Organizzazioni Sindacali dei lavoratori) finalizzato a ridefinire i criteri e i requisiti di gestione della bilateralità secondo le disposizioni della nuova legge.

La riforma Fornero, oltre ad introdurre l’universalità delle prestazioni, reintroduce la disposizione che prevede, per i lavoratori dipendenti sospesi per crisi aziendale di accedere, per un massimo di 90 giorni nel biennio, al sussidio INPS per lavoratori sospesi, ferma la condizione del contemporaneo intervento dell’Ente Bilaterale.

In attesa che tutti i soggetti coinvolti realizzino i relativi adempimenti al fine della effettiva esigibilità della norma, in Friuli Venezia Giulia, le Parti Sociali e l’Amministrazione Regionale hanno comunemente deciso di reiterare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Quindi, a decorrere dall’1.1.2013 è prevista la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga a seguito della sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell’orario di lavoro verticale ed orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro che non possono beneficiare degli ordinari strumenti di integrazione salariale, ivi comprese le imprese artigiane.

La misura dell’intervento è definita in un massimo di 1.038 ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per un massimo di 699 ore totali in caso di lavoratori part time fino a 20 ore lavorative settimanali. Ai fini dell’autorizzazione del trattamento, ciascun datore di lavoro potrà sottoscrivere, nel 2013, un numero massimo di otto accordi, della durata massima di tre mesi ciascuno.

E’ confermato che le imprese artigiane aderenti al sistema della bilateralità sono tenute a stipulare gli accordi presso la competente sede territoriale (Bacino) dell’ente bilaterale. L’Intesa, sottoscritta il 21 dicembre scorso, pubblicata sul sito dell’Amministrazione regionale, non prevede – diversamente dalle intese precedenti – l’obbligatorietà, per i lavoratori sospesi, di partecipare ad attività formative. In Friuli Venezia Giulia la Cassa Integrazione in deroga sarà autorizzata vista la legge 92/2012 e segnatamente anche nell’ipotesi manchi l’intervento integrativo dell’ente bilaterale.

Pertanto, i lavoratori interessati accederanno direttamente ai trattamenti di CIG in deroga, ferma restando la possibilità di utilizzare, successivamente, gli strumenti messi a disposizione dalla legge 92/2012 citati in premessa e che saranno definiti da un Accordo nazionale di carattere interconfederale sottoscritto dalle Confederazioni dell’Artigianato e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.


 

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